|
Vista la richiesta di archiviazione presentata dal Proc.Agg. Dr. Persico nel proc.pen.suemarginato; visti gli atti del procedimento; ci permettiamo di sottoporre a questo GIP, che dovrà decidere sulla richiesta dell’accusa, quanto segue: E’ vero quanto sostiene il P.M. in esordio: "Il caso appare di immediata soluzione e non richiede investigazioni". Solo che la soluzione non è quella da lui auspicata e richiesta, ma è quella del rinvio a giudizio, eventualmente con rito direttissimo. Unici ulteriori accertamenti necessari sono quelli relativi all’individuazione dei due coindagati Anatrella e Kornas-Biela. Certamente la nota con cui la Procura chiede l’archiviazione tocca temi come la libertà di espressione e la libertà di stampa di enorme rilievo; altrettanto opportunamente essa mette in guardia da operazioni censorie. Ma tale nota non sembra a questa difesa che colga nel segno. E’ assolutamente pacifico in dottrina e giurisprudenza che dette libertà non siano prive di limiti; così come è addirittura ovvio richiamare come i diritti sottesi a tali libertà conoscano come limite altri diritti altrui, altrettanto tutelati, con norme spesso anch’esse di rango costituzionale. Tipicamente, la libertà di espressione non può andare a cozzare con il principio generalissimo dell’uguaglianza dei cittadini. Non ignora la Procura e certo non lo ignora questo Giudice che nella storia del nostro paese, da quando è governato dalla Costituzione, non sono mancati interventi magistratuali volti a sanzionare un uso scorretto (illegittimo, penalmente rilevante) della libertà di espressione. Pullulano (anzi proliferano, da qualche anno a questa parte) gli interventi magistratuali su ipotesi di art.595 C.P. Anch’essi, all’evidenza, volti in qualche modo a limitare la pur riconosciuta libertà di opinione (e nella stragrande maggioranza dei casi, di stampa). Ciò accade quando la pur libera espressione del pensiero deborda nell’insulto diffamatorio (caratterizzato dalla non verità del fatto e dal modo non continente dell’espressione). Quid quando l’insulto non è rivolto ad una singola persona, ma ad un intero gruppo di cittadini, distinto per etnìa, oppure per razza, oppure per religione, oppure per altri motivi? In casi come questo, il nostro ordinamento non è privo di strumenti per ripristinare la legalità. Taluni di questi strumenti sono costituiti da trattati internazionali liberamente votati anche dai nostri rappresentanti, e dunque entrati a far parte del nostro ordinamento e regolanti anche le relazioni fra i cittadini italiani (si veda, per quanto qui occorre, il Trattato di New York, sotto l’egida dell’ONU, e il Trattato di Amsterdam, sotto l’egida della UE). Ma esistono anche strumentazioni "interne", leggi statuali che sovvengono al caso. In particolare, facciamo riferimento (e lo aveva già fatto la denunciante nel suo atto di denuncia-querela) all’art.3 L.n.654/75 e successive modificazioni (in particolare ci si riferisce alla L.n.205/93). Recita detto art.3: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’art.4 della convenzione (di New York del 7/3/66), è punito: a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (omissis)". Possiamo dare per pacifico che i "motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi" si riferiscano non solo al soggetto che viene discriminato, ma anche al soggetto che discrimina: i due aspetti, del resto, sono intimamente collegati: discrimino il nero in quanto io sono portatore di un’idea di superiorità del bianco. Altrettanto pacifico è che non occorre che l’atto discriminatorio sia portato a compimento, basta che vi sia la "incitazione" a commetterlo (reato tipicamente di pericolo). Crediamo si possa convenire che la strumentazione approntata dalla L.654/75 vada utilizzata col massimo di cautela, poiché in molti casi risulta assai difficile discernere quella che è l’esposizione di un proprio pensiero, magari culturalmente aberrante, ma comunque lecita, ed invece l’incitamento apologetico a compiere atti discriminatori. E’ vero che talora le parole sono più pesanti delle pietre, ma le parole sono in genere consentite, mentre le pietre sono in genere vietate (più esattamente, è vietato tirarle). Vi sono però casi in cui proprio la parola intende colpire e fare male (ledere diritti) ed in questo caso è essa stessa che deve essere inibita (almeno, questo è il senso della norma citata). Nel caso di specie, siamo di fronte ad uno scritto che, in ragione di un convincimento (ai nostri occhi, pregiudizio) religioso (cattolico, o più esattamente avente come riferimento un certo modo di intendere la dottrina cattolica: da pochi condiviso, ci pare, anche all’interno della stessa Chiesa cattolica, ma non per questo meno fondante e assoluto) intende colpire un’intera categoria di cittadini, individuati in ragione del loro orientamento sessuale. Di costoro si dice che non meritano alcun riconoscimento di diritti basati sulla loro specificità, si dice che non debbono accedere a quei diritti che a ogni altro cittadino sono riconosciuti (diritto all’affettività, per esempio), che non debba essere concesso loro di adottare, poiché il soggetto adottato diverrebbe il territorio delle loro concupiscenti scorrerie (e qui, all’evidenza, si trascende da una forma di insulto mascherato da teoria ad una forma di diffamazione vera e propria). In buona sostanza, un intero gruppo di milioni di cittadini viene individuato come immeritevole di una completa tutela giuridica, stigmatizzato come perverso o pervertito, additato alla riprovazione pubblica. Tanto più grave è questo incitamento (contrariamente a quanto assume la Procura) proprio perché proviene da una fonte che vorrebbe accreditarsi come altamente qualificata e in grado di indicare linee pedagogiche, o addirittura filosofiche. Di talché il tomo vuole essere ed è destinato a incidere pesantemente su pedagogisti, "guide delle anime" ecc.: per cui la sua pericolosità, in termini di capacità di incitare e fomentare l’odio verso un gruppo sociale e incitare alla discriminazione è enormemente superiore che non quella di uno scritto analogo, ma destinato ad essere letto con superficialità da milioni di persone, come potrebbe essere un giudizio espresso in un magazine. Quest’ultimo resterebbe, probabilmente, nel campo dell’"opinione" (pur riprovevole); il primo invece vuyole incidere in concreto, ponendosi come guida e dunque una leva verso l’odio e il disprezzo di un intero gruppo solo in ragione di una sua peculiarità, peraltro perfettamente legittima, nel nostro paese, da quasi due secoli. Di più: il volume intende proprio, contrariamente a quanto sostiene la Procura, far sì che in futuro si pongano in essere comportamenti (leggi, orientamenti culturali ecc.) volti a conculcare i diritti di un’intera categoria di cittadini: il che è tanto più grave e pericoloso in un momento come l’attuale, quando il riconoscimento di diritti a questa categoria di persone è tema all’ordine del giorno. Dice bene la Procura, quando mette in guardia dai roghi dei libri. Ma si ricordi che fino ben dentro all’età moderna i soggetti in carne e ossa additati dal tomo in questione venivano bruciati vivi in piazza, e – guarda caso - proprio in ragione del pregiudizio espresso nello scritto su cui si è giustamente appuntata la scandalizzata attenzione della parte offesa da noi rappresentata. Con osservanza, |
![]()